Come funziona in caso di più utenti?

La modalità prevista dalla normativa per l’impianto solare fotovoltaico a servizio, rispettivamente, dell’utenza comune e dell’utenza privata si individua nella possibilità di condividere l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili il cui riferimento è l’articolo 42-bis del decreto legislativo n. 162 del 30/09/2019, c.d. “Decreto Milleproroghe”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 28/02/2020, norme per il cd. “Comunità di energia rinnovabile” costituiti sotto forma di enti non commerciali o condomini che aderiscono alle configurazioni.

Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo

Prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto, un unico impianto fotovoltaico non sarebbe stato in grado sia di fornire energia elettrica alle utenze comuni, sia di coprire il fabbisogno delle utenze private.

Il provvedimento in questione”Autoconsumo da fonti rinnovabili”, entrato in vigore il 1/03/2020, in attuazione degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE) 2018/2001 del 12/11/2018, promuove l’attivazione dell’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili attraverso le Comunità Energie Rinnovabili, consentendo, in un contesto costituito da più unità immobiliari, l’utilizzo dell’impianto solare fotovoltaico per due diverse finalità, consentendo inoltre la fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al Superbonus 110%.

Gli utenti singoli, in qualità di associati, rappresentano gli autoconsumatori di energia rinnovabile, mediante azioni collettive ai sensi degli articoli 21, comma 4 e 22 della Direttiva (UE) 2018/2001, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 42-bis DL 162/2019, quali:

  1. possono aderire soggetti non appartenenti al nucleo familiare esclusivamente se producono energia da fonti rinnovabili con una potenza complessiva dell’impianto non superiore a 200 kW, condividendo la stessa energia attraverso la rete di distribuzione esistente, e purché pari al minimo in ciascuno fascia oraria tra quella prodotta e quella immessa in rete dall’impianto e l’energia prelevata dal totale dei clienti finali associati;
  2. gli azionisti e i membri della comunità dell’energia devono essere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali, enti locali, amministrazioni comunali;

In entrambi i casi 1. e 2. la partecipazione alla comunità non può assolutamente assumere la forma dell’attività commerciale o professionale principale, poiché lo scopo dell’associazione deve risiedere nel fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello comunitario ai suoi azionisti o soci o al territorio in cui opera, ma non profitti finanziari.

Coloro che aderiscono alle Comunità di Energie Rinnovabili

Aderiscono al CER solo gli utenti ubicati su reti elettriche di bassa tensione facenti parte, alla data di costituzione dell’associazione, della stessa cabina di trasformazione media tensione – bassa tensione, facente parte del medesimo edificio.

Risulta che, indipendentemente dal gestore elettrico, l’installazione dell’impianto fotovoltaico consente al singolo proprietario sia la condivisione dell’energia prodotta, sia la possibilità di installare più impianti che consentono a ciascun membro della comunità di effettuare la condivisione sulla rete.

Ulteriori chiarimenti sulle modalità e condizioni da osservare sono estrapolati dalla Delibera n. 18 del 03/12/2021 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate relativa alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe.

Comunità Energetiche Rinnovabili nei condomini

Sia nei condomini fiscalmente costituiti che in quelli non fiscalmente costituiti, la creazione della Comunità delle Energie Rinnovabili consente la formazione della rete all’interno della quale viene scambiata energia a favore di un gruppo di autoconsumatori collettivamente, nel quale contesto ciascun soggetto assume la denominazione di ” prosumatore”.

Ai fini della fruizione della detrazione fiscale nella misura del 110%, l’articolo 119 del decreto legislativo n. 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020, e ss. mm. e ii., al comma 16-bis, richiamando il testo dell’art.42-bis del decreto Milleproroghe, conferma che le comunità di energia rinnovabile non possono, in ogni caso, costituire un’attività commerciale abituale, così come lo stesso impianto deve hanno una potenza complessiva non superiore a 200 Kw, è nel rispetto di tali criteri che è ammesso l’accesso alla agevolazione “maggiorata” del 110%, senza omettere il previo soddisfacimento delle condizioni generali relative alla differenziazione tra intervento trainato e intervento trainato, l’impianto è soggetto ad interventi principali, quali l’isolamento termico o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato dell’edificio.

Superbonus 110% e Fotovoltaico

È chiaro, quindi, che per beneficiare del beneficio del Superbonus 110% i lavori dovranno essere realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi da individuare tra quelli di efficienza energetica o antisismici di cui ai commi 1 e 4 del l’arte. 119 del Decreto Rilancio.

Ad esempio, se in un edificio iniziano i lavori di isolamento termico esterno, quale intervento capofila ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 34/2020, sarà obbligatorio avviare i lavori relativi all’impianto fotovoltaico entro il tempo compreso tra la data di inizio e la data di fine dei lavori riferiti allo stesso intervento di isolamento termico.

La stessa restrizione ricorre nelle disposizioni del comma 6 del citato art. 119, secondo cui il Superbonus può essere utilizzato anche per la contemporanea o successiva installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti solari fotovoltaici agevolati e alle medesime condizioni.

Si applicano, pertanto, le norme contenute nel citato articolo 119 e richiamate ai commi 5, 6 e 7 come confermato nel contenuto del successivo comma 16-ter relativo ai criteri per l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico beneficiario del Superbonus anche nei casi in cui detti sistemi operano all’interno di una comunità di energia rinnovabile.

Gli edifici per i quali è consentita l’installazione devono preliminarmente soddisfare i requisiti di cui all’articolo 119, nonché essere conformi a quanto contenuto nell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) ed) del Regolamento di cui al DPR n. 412 del 26 agosto 1993, n. 412, sebbene l’installazione dell’impianto possa avvenire nei locali degli stessi immobili.

Ai sensi del comma 7 dell’art. 119 del Decreto Rilancio, è inoltre previsto che l’energia non autoconsumata o non condivisa per l’autoconsumo sia trasferita al Gestore del Servizio Elettrico Nazionale (GSE) ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/2003, ne consegue che anche nel caso delle Comunità Energetiche Rinnovabili la stessa energia, non condivisa o non autoconsumata, non è cumulabile con altri incentivi pubblici, agevolazioni, fondi di garanzia e rotazione o incentivi per lo scambio sul posto.

Edificio con da due a quattro unità immobiliari appartenenti ad un unico soggetto: l’impianto fotovoltaico comune e privato

In presenza di un edificio composto da più unità immobiliari ma appartenente ad un unico proprietario, anche in comproprietà, dobbiamo valutare, ai fini dell’agevolazione dell’aliquota del 110%:

  • i sottoposti non devono essere meno di due e non più di quattro;
  • il possessore, titolare di un diritto reale sull’immobile, può essere unico o detenere l’immobile in comproprietà;
  • la presenza delle parti comuni dell’edificio deve essere configurata ai sensi dell’art. 1117 del codice civile.

I requisiti più elevati sono contemplati nel testo dell’articolo 119 del Decreto Rilancio al comma 9, lettera a): “Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi realizzati:

a) da condomini e persone fisiche, esterne all’esercizio di attività imprenditoriale, artistica o professionale, con riferimento ad interventi su edifici costituiti da due a quattro unità immobiliari distintamente censite, anche se di proprietà di un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche; “, pertanto il proprietario unico, anche in comproprietà, è assimilato alla nozione di condominio.

Assimilazione che verrà confermata qualora si decidesse di istituire una CER dato che il proprietario dell’immobile potrà costituirla se i punti di collegamento del gruppo saranno ubicati all’interno dello stesso immobile.

L’art.42-bis del Decreto Milleproroghe stabilisce, infatti, condizioni e requisiti per i soggetti/consumatori di energia elettrica legati alla possibilità di associarsi per diventare autoconsumatori e di agire collettivamente secondo quanto previsto dall’art.21, comma 4. Direttore UE 2018/2001, ovvero per dare attuazione alla Comunità delle Energie Rinnovabili di cui all’art. 22 della citata direttiva.

È ancora la normativa che ammette i rapporti tra i soggetti che compongono le Comunità di Energia Rinnovabile, prevedendo che questi debbano essere regolati mediante la stipula di un contratto di diritto privato, attraverso il quale viene individuato un delegato o un soggetto responsabile della distribuzione dell’energia condivisa.

Il soggetto designato per gli edifici plurifamiliari aderenti alla CER sarà o il condominio che agisce attraverso la figura dell’Amministratore condominiale oppure un rappresentante debitamente nominato se non vi è obbligo di nomina del primo; in caso di persone giuridiche sarà il legale rappresentante.

IL Il CER rappresenta quindi l’unica possibilità di installazione di un impianto solare fotovoltaico destinato sia ad usi comuni che privati.in caso contrario è necessario installare impianti separati, quindi centralizzati da utilizzare sulle parti comuni e sui relativi impianti individuali, con conseguenti conseguenze legate a:

  • eventuali spazi disponibili per la collocazione dei pannelli;
  • eventuale necessità di utilizzo delle parti comuni dell’edificio in assenza della necessaria superficie nella singola unità immobiliare, tenuto conto che i pannelli fotovoltaici, quale componente principale dell’impianto, hanno dimensioni di circa un metro per due, e inoltre per una potenza di 3 kW occorrono almeno dieci componenti.

Pertanto, non ricorrendo all’istituzione della Comunità delle Energie Rinnovabili, va richiamata la possibilità, introdotta dalla Legge n. 220 del 12/11/2012, in vigore dal 18/06/2013, meglio conosciuta con il termine “Riforma del Condominio”, che ha reso realizzabile l’installazione dell’impianto, che può essere centralizzato e finalizzato alla destinazione d’uso con l’abbinamento di il sistema privato che sarà indipendente, ottenendo un sistema doppio o addirittura triplo.

La Legge 220/2012, modificando gli articoli 1120 e 1122 del Codice Civile, riformula le nozioni inerenti gli impianti condominiali centralizzati e gli impianti da fonti rinnovabili a servizio delle singole unità immobiliari; con l’articolo 5, infatti, si precisa che i condomini possono decidere se realizzare innovazioni nell’edificio da distinguere tra opere e interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità dell’edificio e degli impianti, se realizzare interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche , sia per realizzare interventi volti al contenimento dei consumi energetici dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante sistemi di cogenerazione, eolici, solari e rinnovabili sia da parte del condominio che di terzi che abbiano ottenuto, a titolo oneroso, un bene reale o diritto personale al godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune.

Risposta alle domande dei superiori

In un edificio composto da più unità immobiliari, quindi, se è installata una pompa di calore centralizzata comune a tutte le unità, anche l’impianto fotovoltaico può essere comune a tutte le unità?

Da quanto sopra esposto la risposta è affermativa, nel caso in cui venga costituita la Comunità delle Energie Rinnovabili.

Se l’installazione venisse eseguita come descritto, l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico alimenterebbe sia la pompa di calore che le utenze condominiali, come luci scale, illuminazione esterna, ascensore, ecc.?

La risposta è sì se ciò avviene all’interno della Comunità delle Energie Rinnovabili.

L’energia in eccesso, cioè non consumata per usi superiori, può essere utilizzata per i consumi interni delle singole unità immobiliari? Questo livello di ottimizzazione è normativamente fattibile?

Anche in questo caso la risposta è affermativa alle stesse condizioni in cui viene istituita la Comunità delle Energie Rinnovabili.

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